È una delle domande che ricorre più spesso nel gruppo, soprattutto d’estate o quando qualcuno sta pensando di trascorrere qualche mese in Spagna per motivi familiari, di salute o semplicemente perché ne ha la possibilità. La risposta breve è: dipende dal permesso che hai, e c’è un errore che molte persone commettono senza rendersene conto.
Con il permesso B per cittadini dell’UE/AELS, il permesso è direttamente legato al fatto che il tuo centro di vita si trovi in Svizzera. Se ti assenti per più di sei mesi consecutivi senza un motivo valido riconosciuto dal cantone (un incarico di lavoro all’estero per conto della tua azienda svizzera, una situazione medica, ecc.), l’autorità cantonale può ritenere che tu abbia abbandonato la tua residenza e non rinnovarti il permesso. Non è prevista una sanzione automatica al 181° giorno, ma nella pratica sei mesi rappresentano la soglia oltre la quale iniziano i problemi. Con il permesso C la situazione è leggermente più stabile, ma il principio è lo stesso: un’assenza prolungata senza giustificazione può comportare la revoca del permesso.
L’errore più grave che commette la gente è quello di cancellarsi dal registro anagrafico del comune prima di andarsene. Lo fanno con le migliori intenzioni, pensando di agire correttamente dal punto di vista amministrativo. Il risultato è che tale cancellazione equivale a rinunciare volontariamente al permesso. Se poi si desidera tornare, non si dispone più della base giuridica per farlo direttamente. È così semplice e così irreversibile.
Se hai intenzione di assentarti per diversi mesi, devi comunicarlo al Comune senza cancellarti dal registro anagrafico, mantenere il tuo indirizzo in Svizzera e, se possibile, il contratto di locazione. Alcuni cantoni sono più rigorosi di altri nel monitoraggio di queste situazioni, ma il principio federale è lo stesso in tutti. Il SEM è chiaro al riguardo: il permesso di soggiorno presuppone che la residenza effettiva sia in Svizzera.