Una delle domande che ricorre più spesso nei gruppi è: «Sono stato licenziato, cosa succede ora con il mio permesso?». La risposta breve è che non succede nulla nell’immediato. Ma la risposta completa è più importante.
I cittadini dell’UE in Svizzera titolari di un permesso B hanno, grazie all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il diritto di rimanere nel Paese qualora perdano il lavoro per cause non imputabili a loro. Il permesso non viene revocato automaticamente. È necessario, con una certa urgenza, iscriversi come persona in cerca di lavoro presso l’Ufficio regionale di collocamento del cantone, denominato ORP nella Svizzera romanda e RAV nella parte germanofona. Tale iscrizione attiva il diritto all’assicurazione contro la disoccupazione, e le indennità di disoccupazione sono considerate mezzi di sussistenza sufficienti ai fini del permesso di soggiorno.
Il periodo di validità varia a seconda del tempo lavorato in Svizzera prima del licenziamento. Se hai lavorato meno di un anno, hai sei mesi di tempo per dimostrare di essere ancora attivo sul mercato del lavoro. Se hai lavorato più di un anno, puoi mantenere il permesso per tutta la durata del diritto all’indennità di disoccupazione, a condizione che tu sia iscritto all’ORP. Molte persone aspettano settimane prima di andare a iscriversi, credendo di avere tempo, e questo può complicare le pratiche. L’iscrizione va effettuata entro i termini previsti dall’assicurazione contro la disoccupazione, non quando sembra più conveniente. Se il diritto all’indennità di disoccupazione si esaurisce e non si dispone di mezzi propri sufficienti, il cantone può riesaminare la situazione relativa al permesso. Ma l’idea che in Svizzera si venga rimandati nel paese d’origine lo stesso giorno del licenziamento è, nella maggior parte dei casi, un mito.