Quando arrivi in Svizzera e senti parlare del «treizième salaire», molti lo danno per scontato come se fosse parte integrante del sistema, proprio come l’AVS o l’assicurazione malattia. Ma non è così. Il tredicesimo stipendio per i lavoratori non è previsto dal Codice delle obbligazioni. Se non è menzionato nel tuo contratto individuale o nel Contratto collettivo di lavoro (CCL) che regola il tuo settore, non hai diritto a richiederlo. Punto.
Detto questo, nella pratica riguarda la stragrande maggioranza dei lavoratori. Si stima che circa il 70% dei dipendenti in Svizzera ne benefici, poiché molti settori lo hanno inserito nei propri contratti collettivi di lavoro: edilizia, settore alberghiero, commercio al dettaglio, settore bancario... Se lavori in uno di questi settori, probabilmente lo stai già percependo senza averlo richiesto. In caso contrario, è bene leggere attentamente il contratto prima di firmarlo.
Quando è prevista, il calcolo è semplice: equivale a un dodicesimo dello stipendio lordo annuale, ovvero a un mese intero di stipendio extra. Di solito viene corrisposto a dicembre, anche se alcuni contratti lo ripartiscono tra giugno e dicembre. E se lasci il lavoro a metà anno, hai diritto a una quota proporzionale, indipendentemente dal motivo per cui te ne sei andato. Attenzione però: bisogna richiederlo, perché non sempre viene calcolato automaticamente. Per quanto riguarda la fiscalità, non vi è alcun vantaggio: è soggetto a contribuzione esattamente come qualsiasi altro mese di stipendio, con tutte le consuete detrazioni.
È importante non confondere le due cose: questa tredicesima mensilità per i dipendenti non ha nulla a che vedere con la tredicesima rendita AVS approvata tramite referendum per i pensionati, entrata in vigore nel 2025. Si tratta di due cose diverse, anche se il numero è lo stesso.